Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955,
n.80
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale in data 22 luglio 1954: «Provvidenze
in favore dellAzienda siciliana trasporti
Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI; P. M.: EULA; Commissario dello Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. PUGLIATTI).
(omissis)
Il Commissario dello Stato per
Con tale legge
Della detta somma, previsto che L. 150 milioni (corrispondenti alla quarta parte dellaumento del fondo di dotazione, oltre alla nona parte del contributo straordinario) facciano carico sul bilancio dellanno finanziario 1954-55, mentre i rimanenti tre quarti dellaumento del fondo di dotazione dovrebbe far carico sui bilanci dei due anni 1955-57, e i rimanenti otto noni del contributo straordinario dovrebbero far carico sui bilanci dei quattro anni a 1955-59.
Non si spiega con quali fondi si fronteggi la somma di lire 200 milioni gi anticipata dallazienda, e che lAssessore alle finanze autorizzato a eliminare dal conto finanziario per lanno in corso. Ma al riguardo non stata proposta alcuna impugnativa.
Lart. 5 della legge dispone che « al fine di consentire una rapida sistemazione economico-finanziaria dellazienda siciliana trasporti autorizzata « ai termini del decreto legislativo presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, liscrizione, nella categoria III del bilancio della Regione , delle quote di spesa, per aumento del fondo di dotazione e per contributo straordinario, ricadenti negli anni finanziari successivi a quello in corso.
Con lunico mezzo dimpugnativa il Commissario dello Stato ha osservato che il riferito art. 5 sarebbe « in evidente contrasto col disposto di cui allultimo comma dellart. 81 Costituzione. E ha precisato: « Si vorrebbe infatti provvedere alla copertura di dette quote di spesa effettiva (copertura che sar soltanto certa allorquando risulter dagli stati di previsione delle entrate degli esercizi finanziari relativi) con un provvedimento meramente figurativo; non ricorre infatti, nel caso, la natura giuridica della partita di giro, n soccorre il richiamo al provvedimento legislativo regionale del 1950, n. 17, che non pu prevedere tale caso .
Ha resistito al ricorso
Nel merito ha dedotto poi la infondatezza del ricorso, osservando che la categoria III del bilancio regionale costituisce una specie di riserva di cassa, pur essendo inserita in un bilancio di competenza, e che non dubbio che essa possa essere utilizzata con riferimento al movimento finanziario degli esercizi futuri.
Impostando, infatti, una partita nella sezione entrata e nella sezione spesa della cat. III, con riferimento ad impegni relativi ad esercizi futuri, si otterrebbe un duplice risultato: da un lato, la possibilit di sostenere la spesa utilizzando la disponibilit di cassa; dallaltro il ricupero della somma erogata con liscrizione nel bilancio preventivo degli esercizi successivi della spesa effettiva a ciascuno di essi relativa.
Nella specie, lequilibrio del bilancio non verrebbe minimamente compromesso e non vi sarebbe ragione dinvocare lart. 81 della Costituzione, dato che il meccanismo adoperato con riferimento alla concreta struttura del bilancio regionale garantisce, non solo la corrispondenza tra spesa ed entrata, in via di competenza, bens addirittura limmediata disponibilit in cassa.
Il ricorso venne discusso alludienza del 4 ottobre 1954.
Con ordinanza 6 ottobre questa Alta Corte dispose che
Nella legge depositata, mentre la spesa di L. 150 milioni a carico dellesercizio finanziario in corso risulta fronteggiata da entrate effettive, le spese di L. 950 milioni a carico degli esercizi futuri, iscritte tuttavia tra le spese della cat. III del bilancio 1954-55, nel cui esercizio devono essere anticipate (capitoli 672 bis e ter), risultano fronteggiare in entrata dai diversi capitoli 177 bis e ter delle partite di giro, rispettivamente di L. 150 milioni e L. 800 milioni, riguardanti, il primo « ricupero di quote di spese relative al conferimento del fondo di dotazione dellazienda siciliana trasporti , e il secondo « ricupero di quote di contributo a favore dellazienda predetta .
Con note illustrative la difesa della Regione ha sostenuto che, in tal modo, risulterebbe osservato il precetto dellart. 81 della Costituzione, mentre la difesa dello Stato ha opposto che la procedura seguita eluderebbe tale precetto risolvendosi nella copertura di spese da sostenere effettivamente nellesercizio 1954-55 con entrate che in tale esercizio non si avranno, e che non possono comunque farsi rientrare nella categoria delle partite di giro.
Nella discussione orale, alludienza del novembre 1954, la difesa della Regione ha, fra laltro, osservato che, in ogni caso, qualsiasi eventuale originario vizio dellimpugnato provvedimento legislativo sarebbe stato sanato dallessere stata la spesa prevista nella sopravvenuta legge del bilancio, non impugnata.
DIRITTO
1.- Sulla eccezione preliminare di inammissibilit del ricorso per
carenza di potere di impugnativa e di legittimazione da parte del
sottoscrittore Commissario dello Stato per
2. - Passando al merito, osserva preliminarmente
Nessuna violazione da riscontrare, peraltro, nel fatto che la legge impugnata abbia disposto delle spese a carico di futuri esercizi finanziari senza prevedere per tali esercizi mezzi corrispondenti.
Come risulta anche dalla prassi legislativa della Repubblica, comune opinione, infatti, che il precetto dellultimo comma dellart. 81 riguardi le sole leggi ordinarie emanate in corso di esercizio finanziario, che prevedono «nuove o maggiori spese rispetto a quelle autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio riflettente lesercizio stesso, e non si riferisca anche alle spese da erogare in altri esercizi. Sua finalit non , cio, quella di assicurare, n temporaneamente, n in perpetuo, il pareggio del bilancio, obiettivo che, se deve, per evidenti ragioni di sana politica finanziaria, essere sempre tenuto di mira dal legislatore, non stato tuttavia elevato a precetto costituzionale; bens semplicemente quella di evitare che, una volta che il Parlamento - nella sede della solenne e approfondita discussione sul bilancio, la quale investe lintero programma di governo - abbia cristallizzato in un certo modo, per quel dato esercizio, lequilibrio (anche se non necessariamente il pareggio) delle pubbliche finanze, lequilibrio stesso, e quindi lintero programma di politica finanziaria relativo a quellesercizio, sia esposto, nel suo corso, a facili turbamenti dovuti a cause occasionali, sopravvenute e incontrollate.
Il precetto in esame non riguarda, dunque, la previsione di maggiori spese a carico di esercizi futuri.
Cos chiarito che, nel porre a carico di esercizi finanziari futuri delle spese non bilanciate da entrate corrispondenti, la legge impugnata non incorreva in difetto di costituzionalit, sorge per il problema se essa vi incorresse nel consentire lanticipazione delle stesse nellesercizio finanziario in corso, senza prevedere i mezzi per far fronte a tale anticipazione (la quale indubbiamente costituisce una spesa da affrontare appunto coi fondi dellesercizio in corso).
La questione va posta nonostante che al momento dellapprovazione della legge impugnata la legge del bilancio relativa allesercizio in corso non fosse stata ancora approvata, e si fosse in regime di esercizio provvisorio. In tale regime lultimo comma dellart. 81 Cost. non infatti meno vincolante che in regime di esercizio definitivo: per cui, anche in tempo di esercizio provvisorio, non possibile introdurre con una legge spese non contemplate dallo stato di previsione provvisoriamente esecutivo, senza indicare i mezzi per farvi fronte.
Ci precisato, da aggiungere che il grave problema di fondo sottoposto alla Corte - e sulla cui importanza questa non ha mancato di portare tutta la sua attenzione, conscia com che ogni cedevole condiscendenza nellinterpretazione del precetto costituzionale in questione importerebbe seri rischi per la pubblica finanza e per leconomia generale - da considerare superato in fatto al momento in cui interviene la presente decisione.
Ogni eventuale violazione del precetto dellultimo comma dellart. 81
Cost. (e sulla cui sussistenza
vero che nella stessa legge del bilancio lanticipazione a carico dellesercizio in corso viene definita come spesa per partita di giro, e viene fronteggiata, in entrata (cosa che essenziale alla categoria delle partite di giro), coi ricuperi nei confronti degli esercizi futuri (sui quali dovrebbero teoricamente gravare le spese ora anticipate), indicati nei capitoli 177 bis e ter della cat. III delle entrate. Nel che consiste, appunto, la critica mossa dal ricorso, il quale giudica fittizio e artificioso tale procedimento condannandolo come volto a eludere il precetto di far corrispondere, a spese effettive, entrate del pari effettive.
Ma, come si gi spiegato, non esiste un obbligo costituzionale di fronteggiare, in sede di bilancio, le spese con le entrate. Nulla di incostituzionale vi quindi nel procedimento seguito dalla Regione in sede di approvazione del bilancio, anche se esso, sul piano contabile, si presenti come artificioso e si presti a esser discusso. Dunque, con lentrata in vigore della legge del bilancio, che prevede il necessario stanziamento di spesa, la legge impugnata in questa sede non si trova, per jus superveniens, a disporre nuove e maggiori spese rispetto a quelle indicate nel bilancio.
Pertanto, essa non pu attualmente esser dichiarata costituzionalmente illegittima. Non pu, infatti, esser recato in dubbio che, a differenza dei casi in cui la decisione debba intervenire nei confronti di leggi gi perfezionate, allorquando (come nel caso in esame) al momento della decisione giurisdizionale le leggi regionali impugnate innanzi a questa Alta Corte non siano state ancora promulgate e pubblicate, esse debbano esser valutate alla stregua della situazione giuridica esistente proprio in quel momento, anche se questa, per ragioni sopravvenute, sia diversa da quella del momento dellimpugnativa. In base ai principi generali, il momento cui bisogna aver riguardo per giudicare della rispondenza di un fatto al diritto quello in cui esso si perfeziona e diviene operante, cosa che per la legge avviene soltanto con la promulgazione e la pubblicazione.
P. Q. M.
Respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta del 22 luglio 1954, concernente «provvedimenti in favore dellazienda siciliana trasporti.